IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Competenze ed oneri vari
 
   1. Le indennita' di presenza e di  rimborso  spese  ai  componenti
delle  Commissioni  di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.
865 e successive modifiche e integrazioni sono a carico della Regione
a  partire  dall'anno  1986  data  di  avvenuta   istituzione   delle
Commissioni stesse.
   2.  Le  province provvedono, con anticipazione su propri fondi, al
calcolo e al pagamento ai componenti delle citate  Commissioni  delle
indennita'  di  presenza  e  di rimborso spese spettanti ai medesimi,
secondo le misure indicate  dall'art.  4  della  legge  regionale  22
agosto  1989 n. 32. La Regione rimborsa annualmente, a consuntivo, le
suddette spese sostenute dalle province.
   3. Resta a carico della Regione il rimborso delle spese postali  e
telefoniche sostenute dalle Commissioni ai sensi dell'art. 3, comma 2
della citata legge regionale 22 agosto 1989 n. 32, per il periodo dal
1› gennaio al 7 settembre 1989, data di entrata in vigore della legge
regionale medesima.