IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenze ed oneri vari 1. Le indennita' di presenza e di rimborso spese ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni sono a carico della Regione a partire dall'anno 1986 data di avvenuta istituzione delle Commissioni stesse. 2. Le province provvedono, con anticipazione su propri fondi, al calcolo e al pagamento ai componenti delle citate Commissioni delle indennita' di presenza e di rimborso spese spettanti ai medesimi, secondo le misure indicate dall'art. 4 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32. La Regione rimborsa annualmente, a consuntivo, le suddette spese sostenute dalle province. 3. Resta a carico della Regione il rimborso delle spese postali e telefoniche sostenute dalle Commissioni ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge regionale 22 agosto 1989 n. 32, per il periodo dal 1 gennaio al 7 settembre 1989, data di entrata in vigore della legge regionale medesima.